La pungente brezza mattutina, la necessità di indossare un caldo cappotto, le prime accensioni dei termosifoni nelle nostre abitazioni sono l’inconfondibile segno che l’inverno è ormai arrivato. Con il forte abbassamento delle temperature,ghiaccio e  asfalto sdrucciolevole, per ogni autista è giunta l’ora di munirsi dell’equipaggiamento per affrontare al meglio il Grande Freddo che ci accompagnerà per  i prossimi mesi.  il 15 novembre, entra in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici invernali pertanto è obbligo per l’automobilista munirsi di tale equipaggiamento, al fine di evitare sanzioni salate ma soprattutto per tutelare se stessi e gli altri automobilisti.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA?

L’obbligo di montare le gomme invernali è disciplinata dall’Articolo 6 del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010. Questa impone l’obbligo nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo di essere sempre muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Il Ministero dei Trasporti prevede una deroga che consente di procedere al cambio delle gomme fino ad un mese prima dell’inizio dell’obbligo (15 ottobre) e successivamente fino ad un mese dopo la scadenza dello stesso (15 maggio). Questo periodo è l’unico monitorato, ovvero è il solo nel quale dovrebbero avvenire i controlli.

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista – rispettivamente – dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

COME RICONOSCERE I PNEUMATICI INVERNALI

Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow (fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico . Solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.